Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 introduce l’istituto dell’accesso civico (semplice o generalizzato) consentendo a chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
Accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato
L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Informativa accesso documentale
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Pagina aggiornata il 06/09/2023