Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Esplora tutti gli argomenti:
09 LUG 2024
Attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazioneScarica AllegatoGriglia 2024Scarica Allegato